26 ottobre 2010

Opposizione a decreto ingiuntivo e termini di costituzione dell’opponente. Pericolo scampato?

Il fatto. Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno statuito nella sentenza 19246/2010 che i termini di costituzione dell’opponente a Decreto ingiuntivo siano di 5 giorni indipendentemente dal termine a comparire dato all’opposto.

BUFERA!

Ovviamente la decisione ha scatenato preoccupazioni notevoli in quasi tutti gli avvocati che hanno tali controversie. E questo perché in realtà era prassi più che consolidata, stante la nebulosa normativa esistente sul punto, che qualora venissero concessi termini ordinari e non dimidiati all’opposto, l’opponente si sarebbe potuto costituire nei 10 giorni anziché nei 5 ora definitivamente stabiliti dalla Suprema Corte.
Fatta la legge trovato l’inganno…direbbe qualcuno. Ovvero come ovviare al fatto che migliaia di processi possano avere una morte veloce e sicura considerato che la tardiva costituzione dell’opponente va equiparata alla sua mancata costituzione e comporta l’improcedibilità dell’opposizione rilevabile d’ufficio?

SOLUZIONE. Alla luce del principio costituzionale del giusto processo (art. 111 Cost.), l’errore della parte che abbia fatto affidamento su una consolidata (al tempo della proposizione della opposizione e della costituzione in giudizio) giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, non può avere rilevanza preclusiva, sussistendo i presupposti per la rimessione in termini (art. 153 c.p.c.), alla cui applicazione non osta la mancanza dell’istanza di parte, essendo conosciuta, per le ragioni evidenziate, la causa non imputabile.
Tale principio è stato sancito dal Tribunale di Torino con l’ordinanza 11 ottobre 2010 nonché dal Tribunale di Podenone, ordinanza 2 ottobre 2010 e Tribunale di Varese nell’ordinanza dell’8 ottobre 2010 che ha così rimesso nei termini i “malcapitati” opponenti

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9 Commenti a “Opposizione a decreto ingiuntivo e termini di costituzione dell’opponente. Pericolo scampato?”

  1. Lex scrive:

    Da una lettura della sentenza non mi sembra che la Cassazione abbia detto ciò che hai scritto. A me invece sembra che abbia stabilito che nel caso in cui l’opponente abbia concesso un termine inferiore a comparire rispetto a quello minimo di legge, debba costituirsi entro 5 giorni. E non qualunque termine abbia concesso.

  2. Fabio Mastrorosa scrive:

    Caro anonimo Lex,
    A volte una lettura veloce può trarre in inganno…non so quale sentenza tu abbia letto ma io mi riferisco alle SSUU 19246/2010 le quali
    “Ritengono le sezioni unite che esigenze di coerenza sistematica, oltre che pratiche, inducono ad affermare che non solo i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l’opposizione sia stata proposta, in quanto l’art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà. Nel caso, tuttavia, in cui l’opponente assegni un termine di comparizione pari o superiore a quello legale, resta salva la facoltà dell’opposto, costituitosi nel termine dimidiato, di chiedere l’anticipazione dell’udienza di comparizione ai sensi dell’art. 163 bis, terzo comma”

  3. Lex scrive:

    Ecco il passo della sentenza in oggetto (mi sembra abbastanza chiaro):
    “Ritengono le sezioni unite che esigenze di coerenza sistematica, oltre che pratiche, inducono ad affermare che non solo i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l’opposizione sia sfata proposta, in quanto l’art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà. “

  4. giacomo scrive:

    Come spesso, purtroppo, accade,le sentenze non sono di facile interpretazione. Ritengo,però, che nel caso di specie l’intendimento delle Sezz. Un. della Cassazione sia stato di dimidiare i termini per la costituzione di entrambe le parti vuoi in presenza di assegnazione del termine a comparire inferiore a quello legale, vuoi in presenza dell’altro uguale o superiore. Solo che l’avrebbero potuto dire molto più semplicemente e chiaramente. D’altronde, lo scopo malcelato era di “alleggerire” il contenzioso civile pendente e ci si potrebbe anche riuscire, con un bel regalo inaspettato per banche e finanziarie e corrispondente danno per i debitori ingiunti,se per sventura non venisse ritenuta applicabile la norma costituzionale sul giusto processo o non ci fosse qualche iniziativa legislativa, come suggerito dal Consiglio Nazionale Forenze.
    Risibili,infine,appaiono le addotte esigenze pratiche del nuovo orientamento, atteso che l’anticipazione di cinque giorni nella costituzione dell’opponente non allevia minimamente i problemi della giustizia civile.

  5. Fabio Mastrorosa scrive:

    Sono in pieno accordo con te…anche sull’ultimo punto.

  6. GianlucaT. scrive:

    Non mi pare che il Supremo Consesso sia mai stato sensibile ai veri problemi che attanagliano la Giustizia Civile soprattutto nei grandi Uffici giudiziari particolarmente affollati come quello romano dove per passare alla notific un atto di opposizione devi, magari, svegliarti alle cinque del mattino e, per poi ritirarlo nei termini, appelarti a qualche santo o come, più spesso accade, iscrivere la causa a ruolo con la sola velina riservandoti di produrre in udienza l’originale della citazione con la relata di notifica. Dal canto suo il Legislatore è altrettanto insensibile alle istanze dei cittadini e più che riforme organiche supportate da seri finanziamenti per aumentare gli organici più che carenti, si limita a rabberciature processuali inconsistenti e pressocchè inutili laddove inspiegabili. Ad esempio perchè qualche anno fa hanno modificato il rito ordinario aumentando i termini di comparizione ma non quelli di costituzione dell’attore ? Non sarebbe forse meglio dilatare il tempo per la costituzione al fine di rendere meno ansiogena la vocatio in ius ed estendere lo spatium deliberandi per l’iscrizione della causa anche nella prospettiva di un contatto da parte del legale del convenuto finalizzato al perfezionamento di una transazione stragiudiziale ?
    Fata viam invenient….

  7. GianlucaT. scrive:

    Ad ogni modo, molte curie ritengono inapplicabile alle opposizioni pendenti il nuovo orientamento di legittimità sulla base di un non meglio esplicato principio del “tempus regit actum” (ma mi sembra un’aporia atteso che la sentenza della Cassazione non è norma)ed altre comunque utilizzano l’istituto della rimessione in termini; in verità la sentenza delle sezioni unite non dice nulla di nuovo sul termine di costituzione dell’opponente, se non incidenter tantum, e dando per scontato che la chiara lettera della Legge sancisca un termine abbreviato anche laddove l’attore formale non si avvalga del più breve termine di comparizione, ma con palese noncuranza della copiosa giurisprudenza di merito invalsa che ha sempre ritenuto applicabile il termine di costituzione di dieci giorni, creando così scompiglio e panico diffuso fra le decine di migliaia di avvocati patrocinanti le opposizioni attualmente pendenti.
    In altre parole, la Suprema avrebbe fatto meglio a non esprimersi sul punto incidentale ma, in definitiva, tanto rumore per nulla.
    Buon lavoro a tutti.

  8. Raffaele scrive:

    Più che una remissione nei termini a me sembra la convalida di un operato fatto sotto un orientamento giurisprudenziale.

    Infatti alla rimessione nei termini non segue alcuna attività processuale (come invece avviene in tutti i casi in cui un’attività non si è potuta compiere) non potendo la causa neppure retroagire al momento della notifica dell’opposizione.

    Sulla convalida dell’attività svolta perchè l’orientamento giurisprudenziale era diverso va osservato che il nostro sistema processuale è diverso ad esempio da quello inglese ove la giurisprudenza ha la stessa efficacia della legge per cui un mutamento di giurisprudenza non può convalidare il pregresso operato processuale tanto più che la norma era molto chiara sul dimezzamento dei termini e quel forzato orientamento giurisprudenziale sbagliato.

    Secondo me le cause vanno in cui non si è rispettato il termine massimo di 5 giorni per la costituzione dell’opponente vanno solo dichiarate improcedibili senza alcuna possibilità di sanatoria,

  9. laura scrive:

    E’ vero la Cassazione dice ben altro di quello e la libera interpretazione non è ammessa. Va bene che è un post ormai … trapassato più che superato e il problema è già da tempo risolto.
    Laura, avvocato a Torino

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