12 luglio 2010
Legge 205 del 2000: ancora dubbi circa il riparto di giurisdizione?
Uno dei punti focali della riforma operata dal D.Lgs. n. 80 del 1998, come modificato dalla legge 205 del 2000, è rappresentato dall’estensione della cognizione del giudice amministrativo alle controversie relative al risarcimento del danno.
In virtù della richiamata novità legislativa, probabilmente, si è avuto modo di pensare che contrasti o dubbi riguardanti il riparto di giurisdizione non avessero più ragion d’essere.
Di recente, però, con la sentenza n. 5290 del 05.03.2010, la Corte di Cassazione a sezioni Unite ha affrontato nuovamente la questione relativa alla distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi, nonché al riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario.
Nella fattispecie sottoposta all’attenzione della Corte, la Comunità Montana parte in causa aveva progettato la realizzazione di un impianto di depurazione in dispregio delle norme sulle distanze legali e con compromissione del diritto di proprietà e del diritto alla salute ai danni dei proprietari di fondi limitrofi.
Gli attori, sostenendo che tali norme fossero poste a tutela di interessi privati, dunque di diritti soggettivi, avevano adìto il Giudice ordinario.
Secondo la Cassazione però, in virtù della legge 205 del 2000, non ha più motivo di esistere il riparto di giurisdizione sulla tradizionale distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi.
Non vi è dubbio, tra l’altro, che la realizzazione di impianti fognari e di depurazione vengano in considerazione quali ipotesi di gestione ed uso del territorio che rientrano nella materia urbanistica.
Spetta, quindi, al giudice amministrativo la giurisdizione nelle materie esclusive allo stesso attribuite dalla legge, il quale, come noto, nel pronunciare l’illegittimità del provvedimento amministrativo, può decidere anche su ogni altro effetto conseguenziale, compreso il risarcimento dei danni.
Ma a questo punto è possibile affermare che, ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario, non sia più plausibile operare la distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi, soprattutto qualora si tratti di materie che rientrino nella competenza esclusiva del Giudice amministrativo?
Allorchè ci si trovi dinanzi a questioni non comprese nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi continua ad operare e ad essere posta a fondamento delle domande di risarcimento?

