9 luglio 2010
Responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c. per cattiva manutenzione delle strade: sempre e comunque?
Con una recente sentenza della Corte di cassazione, la n. 24529 del 20.11.2009, sono stati ampliati i margini di declaratoria di responsabilità ex art. 2051 c.c., in particolare in tema di danni derivanti da cattiva manutenzione della strada.
E’ stato infatti affermato che l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione.
Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l’uso dell’ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all’omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe. Nel caso di specie un automobilista dopo essere sbandato a causa della strada ghiacciata, era uscito di strada a causa della inadeguatezza del “guard rail”, danneggiato il giorno precedente da altro sinistro e non riparato dall’ente proprietario della strada, convenendo conseguentemente in giudizio quest’ultimo ed invocandone la responsabilità ex art. 2051 cod. civ.
Per la Cassazione, quindi, l’ estensione del bene demaniale non costituisce più il criterio prevalente sulla base del quale dichiarare l’applicabilità o meno dell’art. 2051 c.c.
Nello stesso tempo viene meno la prova a carico del danneggiato dell’insidia, essendo sufficiente che egli provi l’evento danno ed il nesso di causalità con la cosa.
Ai fini della dichiarazione di responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c., quindi, pare sufficiente che il sinistro sia conseguenza della situazione di pericolo connesso alla struttura della strada, ovvero ad una sua anomalia, ciò indipendentemente dalla prova di un’insidia e a prescindere dalla estensione della strada medesima.
Dalla citata sentenza è evidente il rafforzamento della responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. grazie alla quale risulteranno ampliate le ipotesi in cui sarà riconosciuto il risarcimento dei danni in favore del danneggiato. Ma per l’ Ente pubblico quali saranno i margini per provare il caso fortuito ed andare esente, dunque, da responsabilità ?


Scritto il 22-9-2011 alle ore 17:03
chiedere i testimoni è legittimo?
se capita un incidente di notte in zona buia è legittimo chiedere testimoni o l’intervento degli ufficiali di p.m. per richiedere i danni?
grazie